Un cane davvero speciale

Il cane guida per ciechi è un cane speciale. Deve essere un esemplare perfetto sia dal punto di vista genetico che comportamentale, perché dovrà essere compagno di tutti i giorni e guida di una persona che non vede. Per questo la selezione comincia molto presto: per esempio, uno degli ultimi contributi genetici perfetti per l’inseminazione, è arrivato dagli Stati Uniti.

Nascita e affidamento

Poi la mamma partorisce nella nostra nursery e dopo lo svezzamento il cucciolo viene affidato a una famiglia, che chiamiamo Puppy Walker, fino all’anno di età per abituare il cane ai ritmi, ai rumori, agli stimoli e agli imprevisti di una vita familiare.

La consegna al non vedente

Dopo questo periodo, il cane ritorna al Centro dove verrà sottoposto a circa sei mesi di addestramento. Superati tutti i test, verrà poi consegnato gratuitamente a una persona non vedente che ne abbia fatto richiesta. È così che un cane diventa un angelo a quattro zampe!

I non vedenti ammessi alla richiesta per cane guida sono in ottemperanza alla legge del 3 aprile 2001, n°138, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2001


Ciechi totali come da lettera a-b-c articolo 2.

  1. coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
  2. coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore;
  3. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

Ciechi parziali come da lettera a-b articolo 3.

1. Si definiscono ciechi parziali:

  1. coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
  2. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

ipovedenti gravi come da lettera a-b articolo 4.

1. Si definiscono ipovedenti gravi:

  1. coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
  2. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

ipovedenti medio-gravi come da lettera a-b articolo 5.

1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:

  1. coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
  2. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.