

Un cane davvero speciale
Il cane guida per ciechi è un cane speciale. Deve essere un esemplare perfetto sia dal punto di vista genetico che comportamentale, perché dovrà essere compagno di tutti i giorni e guida di una persona che non vede. Per questo la selezione comincia molto presto: per esempio, uno degli ultimi contributi genetici perfetti per l’inseminazione, è arrivato dagli Stati Uniti.
Nascita e affidamento
Poi la mamma partorisce nella nostra nursery e dopo lo svezzamento il cucciolo viene affidato a una famiglia, che chiamiamo Puppy Walker, fino all’anno di età per abituare il cane ai ritmi, ai rumori, agli stimoli e agli imprevisti di una vita familiare.
La consegna al non vedente
Dopo questo periodo, il cane ritorna al Centro dove verrà sottoposto a circa sei mesi di addestramento. Superati tutti i test, verrà poi consegnato gratuitamente a una persona non vedente che ne abbia fatto richiesta. È così che un cane diventa un angelo a quattro zampe!
I non vedenti ammessi alla richiesta per cane guida sono in ottemperanza alla legge del 3 aprile 2001, n°138, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2001
Ciechi totali come da lettera a-b-c articolo 2.
- coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.
Ciechi parziali come da lettera a-b articolo 3.
1. Si definiscono ciechi parziali:
- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.
ipovedenti gravi come da lettera a-b articolo 4.
1. Si definiscono ipovedenti gravi:
- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.
ipovedenti medio-gravi come da lettera a-b articolo 5.
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:
- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.