


LEGGE 14 febbraio 1974, n. 37
Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico. (GU n.61 del 6-3-1974 )
Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa. Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida
LEGGE 25 agosto 1988, n. 376
Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico. (GU n.204 del 31-8-1988)
Al privo della vista è riconosciuto il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.
LEGGE 8 febbraio 2006, n. 60
Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico. (GU n.52 del 3-3-2006)
I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500. Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma. Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida.
Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1986, n. 179
Erezione in ente morale dell’associazione “Servizio cani guida dei Lions”, in Milano, e autorizzazione alla stessa ad accettare una eredità. (GU n.112 del 16-05-1986)