Il 30 gennaio scorso, sulla Gazzetta ufficiale n. 24, è stato pubblicato il D.M. 28.11.209 che regola le erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.
Il decreto ha individuato le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e stabilisce i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura, ai sensi dell’art. 83, comma 2, codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017).
Ricordiamo che l’art. 83 del D.Lgs 117/2017 prevede ai fini delle imposte sui redditi:
- la detrazione dall’imposta lorda sulle persone fisiche di un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali;
- la deducibilità dal reddito complessivo dell’erogatore, nel limite del 10%, del reddito complessivo dichiarato, delle erogazioni liberali in denaro o in natura in favore degli enti del Terzo settore non commerciali, da persone fisiche, enti e società.
Oggetto delle erogazioni liberali in natura e valorizzazioni dei beni
Ai criteri di valorizzazione dei beni, oggetto delle erogazioni liberali in natura, è dedicato l’art. 3 del decreto che prevede che l’ammontare della detrazione o della deduzione debba essere quantificato sulla base del valore normale del bene, ai sensi dell’art. 9 del Tuir (si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi).
Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto:
- un bene strumentale, l’ammontare della detrazione o della deduzione deve essere determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento;
- cessione gratuita siano i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa o i beni acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (beni di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR), per quantificare la liberalità sarà necessario prendere il minore tra il valore normale e quello determinato applicando le disposizioni sulle valutazioni delle rimanenze di cui all’articolo 92 Tuir;
- beni fuori dall’ambito dell’impresa è sempre necessaria una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati con data non anteriore a 90 giorni dal trasferimento, nel caso in cui il valore della singola cessione sia superiore a 30.000 euro o non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi.
Documentazione
Il donatore deve predisporre una dichiarazione scritta recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori.
A sua volta, il soggetto destinatario dell’erogazione deve predisporre una dichiarazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi nel rispetto degli obblighi di destinazione (attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale).
Nel caso di obbligo di perizia, il donatore dovrà consegnare una copia al soggetto destinatario dell’erogazione.